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Vendredi 18 novembre 2005
La «maggioranza» abolisce le residue vestigia della Costituzione

La «riforma dell’assetto costituzionale» istituzionalizza la prassi presidenzialista e la personalizzazione della politica, trasformando gli «organi costituzionali» in «strumenti amministrativi». È una mascheratura giuridica della nuova forma di Stato reazionario: dello “Stato rentier” degli sciacalli e avvoltoi del capitalismo parassitario, decentrato nelle spese e ancor più accentrato nella spartizione dei profitti, nella gestione del terrore verso le masse sempre più sfruttate e oppresse.

Premierato, senato federale, “devolution”, diventano i nuovi cardini istituzionali della carta costituzionale. Il 17 novembre il Senato ha approvato, in via definitiva, la riforma dell’assetto costituzionale. Hanno votato a favore 170 senatori; 132 hanno espresso voto contrario. Ora sulla strada della c.d. “devolution” rimane solo l'ostacolo del referendum confermativo previsto dalla Costituzione per le riforme alla carta fondamentale (è sufficiente un'intesa tra almeno cinque consigli regionali: i primi a mobilitarsi sono stati quelli di Campania, Calabria, Lazio ed Emilia Romagna).

Questi i cardini del riassetto.

1º) Premier forte - Aumentano vistosamente i poteri del primo ministro. La sua elezione, di fatto è un'elezione diretta: nelle elezioni i candidati premier si collegano ai candidati all'elezione della camera. Sulla base dei risultati il capo dello stato nomina primo ministro il leader della coalizione vincente. Per insediarsi non ha bisogno della fiducia della Camera. Tra i suoi poteri, quello di nomina e revoca dei ministri e quello di sciogliere la Camera. Di fronte a questa decisione, però, i deputati della maggioranza (senza “ribaltoni”) hanno il potere di indicare un nuovo premier. Se invece la camera vota una mozione di sfiducia contro il primo ministro, c'è lo scioglimento automatico dell'assemblea.

2º) Parlamento - È composto dalla Camera dei deputati, il cui numero viene abbassato da 630 a 518 (poi a 400) componenti e 12 deputati degli italiani all'estero, e resta in carica cinque anni; e dal Senato federale, i cui membri scendono da 315 a 252 (poi a 200), più 6 rappresentanti degli italiani all'estero, è eletto a suffragio universale e diretto su base regionale e resta in carica cinque anni. Il posto dei senatori a vita passa ai deputati a vita che scendono da 5 a 3. Il Senato federale cambia natura. L'assemblea dei senatori perde il potere di sfiduciare il premier, che resta, con nuove regole, esclusiva della Camera. L'elezione del Senato avviene contestualmente a quella dei consigli regionali. In caso di scioglimento anticipato di un consiglio regionale, il nuovo resta in carica solo fino alla fine della legislatura del Senato.

3º) L’iter legislativo - Viene meno la doppia votazione. La Camera approva le leggi riservate allo Stato. Il Senato ha trenta giorni per proporre modifiche; ma la parola definitiva spetta alla Camera.
Il Senato invece esamina le leggi sulle materie concorrenti, riservate alla competenza dello Stato e delle Regioni, ma anche le leggi di bilancio e la finanziaria. La Camera può chiedere di riesaminarle (su richiesta dei due quinti dei deputati). In questo caso la Camera ha 30 giorni per fare modifiche; ma l’ultima parola spetta al Senato. Infine Camera e Senato legiferano alla pari sui diritti civili e sociali.

4º) “Devolution” - Alle Regioni viene affidata la legislazione esclusiva: su sanità, organizzazione scolastica e definizione dei programmi scolastici di interesse specifico della Regione, polizia amministrativa regionale e locale. Il Governo può bloccare una legge regionale quando questa pregiudica l’interesse nazionale. Della questione si occupa il Senato; se la Regione non cambia la legge incriminata, il Senato può chiedere al capo dello stato di abrogarla.

5º) Presidente della Repubblica – E’ garante della Costituzione e rappresenta l'unità federale della nazione. Può inviare messaggi alle Camere, promulga le leggi, indice i referendum, nomina i presidenti delle authority, ha il comando delle forze armate, presiede il Csm e ne designa il vicepresidente, presiede il consiglio supremo della difesa, può concedere la grazia e commutare pene (senza necessità di proposta e controfirma del ministro della Giustizia). Perde invece il potere di autorizzare la presentazione alle Camere dei disegni di legge del governo, quello di sciogliere le Camere e quello di scegliere il primo ministro. Il presidente della Repubblica è eletto dall'assemblea della repubblica, composta da deputati, senatori, presidenti delle regioni e da tre delegati per ciascun consiglio regionale. L'età per essere eletto scende a 40 anni.

6°) Roma capitale - A Roma viene riconosciuto lo status di capitale della Repubblica federale. Gode di una sua autonomia sulle materie di competenza regionale, nei limiti stabiliti dallo Statuto della Regione Lazio.

7º) Corte Costituzionale - I giudici costituzionali sono 15: quattro li nomina il capo dello Stato, quattro la magistratura, sette il Senato federale integrato dai presidenti delle Regioni. Prevista l'incompatibilità tra incarico di giudici e membro del Parlamento o di un consiglio regionale. Dalla scadenza dell'incarico, i giudici non potranno per cinque anni entrare nel governo, nel Parlamento e ricoprire incarichi pubblici.

8º) Consiglio superiore della magistratura - Con le nuove regole i componenti del Csm sono eletti per un terzo dal Senato federale (integrato dai presidenti delle regioni) e per due terzi dalla magistratura.

A pieno regime dal 2011 - La riforma entrerà in vigore dalla prossima legislatura. Ma solo dal 2011 la parte riguardante la riduzione dei parlamentari e la contestualità dell'elezione del Senato e delle Regioni.

Quorum per referendum costituzionale - Cambiano le regole per il referendum confermativo delle leggi costituzionali. Perchè sia valido dovrà votare almeno la metà più uno degli aventi diritto. Altra novità: il referendum potrà essere chiesto anche se la legge costituzionale viene approvata in Parlamento con la maggioranza dei due terzi: in questo caso non c'è bisogno di alcun quorum per la validità del referendum.

Nuove regioni - Per cinque anni dopo l'entrata in vigore delle riforme, sarà possibile dar vita a nuove regioni (purchè abbiano almeno un milione di abitanti) con una procedura semplificata rispetto a quella attuale.

Quanti giudizi e commenti si stanno sprecando sulla rottura del patto costituzionale, sulla signoria del premier nei confronti del parlamento, sulla disunione della patria, sulla conflittualità tra i corpi dello Stato, sulla disgregazione territoriale, ecc. ecc.. Non c’è bonzo della connivente e vile opposizione che non individui un vulnus, una lacerazione. Ma il riassetto costituzionale deciso, non solo contiene queste rotture e contraddizioni; va molto più lontano. È una mascheratura giuridica, peraltro iniziale, della nuova forma di Stato reazionario, di recentissimo impianto.

- Contro la devoluzione, rivoluzione!

- Abbattere lo Stato reazionario del capitale parassitario, per la dittatura del proletariato!

(Libera rielaborazione dell'editoriale di Rivoluzione comunista, gen.mar.2005)
Riferimenti: Governo, partiti e classi in Italia
Par s.b. - Publié dans : La crisi di regime
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